Art. 16 
 
Composizione e compiti delle commissioni. 
Condizioni  ostative  all'incarico  di  presidente  e  componente  di
  commissione 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  per  la  promozione  del
Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie,
ciascuna   presieduta   da   un   funzionario   diplomatico/dirigente
tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo  e  formate  da
due  componenti  scelti  tra  dirigenti  scolastici   esperti   nelle
tematiche oggetto del colloquio di cui all'art.  8,  comma  1.  Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra  il  personale
in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate
con  membri  aggiuntivi  ai  fini  dell'accertamento   dell'idoneita'
linguistica dei candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al  presente  bando,  distinte  per
aree linguistiche. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
candidato; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.