Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1.  Alla  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i   dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti
con contratto  a  tempo  indeterminato  che  all'atto  della  domanda
abbiano  maturato,  dopo   il   periodo   di   prova,   un   servizio
effettivamente  prestato   di   almeno   tre   anni   in   territorio
metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza.  Non  si  valuta  l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente in servizio all'estero  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.