Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso. 2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero; c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni; d. prestino attualmente in servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.