Art. 7 Selezione per titoli 1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio di idoneita'. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione inseriti nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 2. 4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione di titoli. 5. La non ammissione e' disposta con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese ed e' pubblicata sul sito istituzionale del MAECI.