Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio di idoneita'. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e  devono  essere
conseguiti,  o  laddove  previsto,  riconosciuti  entro  la  data  di
scadenza del termine fissato per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione  alla  selezione  inseriti
nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si  valuta
in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 2. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
comunica la non ammissione ai candidati in difetto  dei  requisiti  o
che non abbiano  raggiunto  almeno  20  punti  nella  valutazione  di
titoli. 
    5. La non  ammissione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale per la promozione del Sistema Paese  ed  e'  pubblicata  sul
sito istituzionale del MAECI.