Art. 8 
 
                       Graduatorie provvisorie 
 
    1. Le graduatorie  provvisorie  sono  formate  dalla  commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i  dirigenti  scolastici  che
abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli. 
    2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. L'inserimento in dette graduatorie non e'  titolo  sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i  candidati
che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9. 
    4. Le graduatorie provvisorie, formate  dalla  commissione,  sono
approvate con decreto del direttore generale per  la  promozione  del
Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'Amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.