Art. 3 
 
          Modifiche relative alle commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel  rispetto  dei
requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal  decreto
ministeriale 20 aprile  2020,  n.  201,  con  decreto  del  direttore
generale  dell'ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell'art.  59,  comma
16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.