Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta  e  della  valutazione  della  prova  orale,   procede   alla
compilazione delle  graduatorie  di  merito  regionali  distinte  per
classi di concorso. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  dirigente
preposto  all'USR  responsabile  della  procedura  concorsuale,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le medesime graduatorie  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate entro  la  data  del  30  ottobre  2021,  con
conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a  tempo  determinato
nelle more stipulati sui relativi posti vacanti  e  disponibili.  Ove
non si dia luogo all'approvazione entro la data  di  cui  al  periodo
precedente, tali graduatorie sono utilizzate  nel  corso  degli  anni
successivi con priorita' rispetto alle  graduatorie  delle  procedure
ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo  dei  vincitori,  nel
limite previsto dal bando di concorso  per  la  specifica  regione  e
classe di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento  della  graduatoria,  nel
limite  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022  si
applica  la  decorrenza  dei  contratti  al  primo  settembre  o,  se
successive, alla data di inizio del servizio. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
    6. Il superamento di tutte le prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art.  5,
comma 4-ter, del decreto legislativo,  abilitazione  all'insegnamento
per le medesime classi di concorso.