Art. 19 
 
Modalita'  di  designazione  per  la   specializzazione   in   tutela
               forestale, ambientale e agroalimentare. 
 
    1. Durante il corso  di  formazione  degli  allievi  carabinieri,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia  di  tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.),  a  cura  del  Comando  delle
Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra'  di  personale  del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo  di
fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza  sulla
natura della specialita' e sulle  connesse  future  attribuzioni.  Al
termine del ciclo  di  conferenze,  la  Legione  allievi  carabinieri
fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare  la
dichiarazione scritta di: 
      a)  conferma  o  revoca  della  preferenza  T.F.A.A.   indicata
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso; 
      b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le  dichiarazioni  di
cui al comma 1: 
      a)  formera'  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa  ex
post, per ciascuna delle sottonotate categorie di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b) del presente bando di concorso: 
        volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; 
        candidati civili che non abbiano  superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', elevato a ventotto anni per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare; 
      b) redigera', sulla base dell'elenco  di  cui  alla  precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito  del  corso
di formazione, due distinte graduatorie per la designazione T.F.A.A.,
in cui verranno inseriti: 
        prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di
partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma  1,  la
volonta' di essere designati in materia T.F.A.A.; 
        successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 
    3. I posti, qualora non ricoperti nel  numero  stabilito  per  le
aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti
in aggiunta all'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e
viceversa. 
    4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative
graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di
specializzazione. 
    5. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente
articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire  la  completa
copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse
ai  fini  della  formazione  e  dell'impiego  in  materia  di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate.