Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto   del   Ministro
dell'interno 30 aprile 2020, n. 56. 
    La commissione e' presieduta da un  dirigente  del  Dipartimento,
con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non appartenente all'amministrazione emanante, e  da  un  segretario.
Con il medesimo decreto  e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente  effettivo.  Per  le  prove  di  lingua  straniera  e   di
informatica,  il  giudizio  e'   espresso   dalla   commissione   con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
presente bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non
sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il Dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse.