Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti e verte sulle seguenti materie: a) elementi di diritto amministrativo; b) elementi di diritto costituzionale; c) elementi di contabilita' di stato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: a) elementi di scienza delle finanze; b) elementi di diritto privato; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).