Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. La prova scritta consiste  nella  risposta  sintetica  a
quesiti e verte sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto amministrativo; 
      b) elementi di diritto costituzionale; 
      c) elementi di contabilita' di stato. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: 
      a) elementi di scienza delle finanze; 
      b) elementi di diritto privato; 
      c) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).