Art. 12 
 
                Punteggio finale delle prove d'esame 
              e formazione della graduatoria di merito 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma  del
punteggio conseguito nella prova scritta, di cui al  precedente  art.
9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui  al  precedente
art. 10. Al punteggio della prova orale  sono  aggiunti  i  centesimi
conseguiti  nell'eventuale  prova   facoltativa   orale   in   lingua
straniera, di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.