Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella terza area, posizione  economica  F1,  profilo
professionale di funzionario archivista di  Stato/di  biblioteca  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
graduatoria di merito dei  candidati  risultati  idonei  nelle  prove
d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale  per  le
risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso  i  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel  foglio  di  comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami».