Art. 17 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in  quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche'  le
disposizioni sul reclutamento del personale  contenute  nell'art.  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 1° dicembre 2021 
 
                                      Il direttore generale: Varriale