Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  e'
facolta'  dell'amministrazione  effettuare  una  prova  preselettiva,
della durata di sessanta minuti, consistente in  sessanta  quesiti  a
risposta  multipla  e  a  correzione  automatizzata,  vertenti  sulle
seguenti materie: 
      a) storia delle relazioni internazionali a partire  dall'Unita'
d'Italia; 
      b) archivistica e biblioteconomia; 
      c) conoscenza e uso della lingua inglese; 
      d) quesiti di ragionamento logico. 
    2. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale. 
    3.  Sono   ammessi   alla   prova   d'esame   scritta   i   primi
cento candidati  classificatisi  nella  prova  preselettiva,  purche'
soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art.  2.
I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con  pari
punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale. 
    5.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
utilizzare nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura  e
telefoni  cellulari  o   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In  caso  di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice  delibera
l'esclusione dal concorso.