Art. 6 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'amministrazione effettuare una prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita' d'Italia; b) archivistica e biblioteconomia; c) conoscenza e uso della lingua inglese; d) quesiti di ragionamento logico. 2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Sono ammessi alla prova d'esame scritta i primi cento candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale. 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'esclusione dal concorso.