Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  commissione
esaminatrice dopo la prova d'esame scritta, di cui al successivo art.
9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati,  sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3,  comma
2, lettera n) del presente bando. 
    2. La commissione esaminatrice, sulla base di  quanto  dichiarato
dal  candidato  nella  domanda  di  partecipazione,  puo'   assegnare
complessivamente fino a un massimo di 15 centesimi per  i  titoli  di
cui all'Allegato 6. La commissione esaminatrice  valuta  la  coerenza
dei  titoli,  nonche'  di  equivalenti  titoli  stranieri,   con   la
professionalita' specifica del  funzionario  archivista  di  Stato/di
biblioteca e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5.  Non  sono  valutabili  i  titoli  di  studio  indicati  quali
requisito di accesso.