Art. 7 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione esaminatrice dopo la prova d'esame scritta, di cui al successivo art. 9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma 2, lettera n) del presente bando. 2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a un massimo di 15 centesimi per i titoli di cui all'Allegato 6. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la professionalita' specifica del funzionario archivista di Stato/di biblioteca e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3. 5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali requisito di accesso.