Art. 9 Prova scritta 1. La procedura di concorso prevede una prova scritta, che consiste nel redigere: a) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza dell'archivistica e della biblioteconomia; b) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza della storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita' d'Italia; c) la sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua inglese senza l'uso del dizionario. 2. Per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale i candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100. 3. Durante la prova scritta i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'esclusione dal concorso.