Art. 9 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La procedura  di  concorso  prevede  una  prova  scritta,  che
consiste nel redigere: 
      a) la risposta ad un quesito volto ad accertare  la  conoscenza
dell'archivistica e della biblioteconomia; 
      b) la risposta ad un quesito volto ad accertare  la  conoscenza
della storia delle relazioni  internazionali  a  partire  dall'Unita'
d'Italia; 
      c) la sintesi in lingua inglese di un  breve  testo  in  lingua
inglese senza l'uso del dizionario. 
    2. Per superare la prova scritta ed  essere  ammessi  alla  prova
orale i candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100. 
    3. Durante la prova scritta i candidati  non  possono  utilizzare
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e  telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili  idonei  alla  memorizzazione  o
trasmissione dati o  allo  svolgimento  di  calcoli  matematici,  ne'
possono comunicare tra loro o con terzi. In  caso  di  violazione  di
tali disposizioni la commissione esaminatrice  delibera  l'esclusione
dal concorso.