Art. 8 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del
ruolo  orchestrale  dell'Arma  dei  carabinieri  presso   il   Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura  della  commissione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b). 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste  dal  decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  citate  nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme  tecniche
approvate con provvedimento dirigenziale  del  direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. La mancata esibizione della documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 7, anche successivamente alla richiesta  di  riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno  resi  noti
con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    4. La commissione disporra' per  tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
    e)  psichiatrico  (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali
anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,   barbiturici    e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile  per  consentire  una
adeguata  valutazione   clinica   e   medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie  in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la  dichiarazione  di  cui  all'allegato  C  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   bando.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato  agli  esami  radiologici  e  la  conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure  concorsuali.  Potra'  essere
richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di  nota  ai  fini  della  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  Avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  2,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato  respiratorio  (AR)  2,  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  109,  n.  2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato  locomotore  superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato  uditivo  (AU)
2, apparato visivo (VS) 2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri  vizi  di  refrazione);  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato  l'esito
della visita  medica  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni  ed  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 5, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
nomina a Ispettore del ruolo orchestrale; 
        5) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dai precedenti  numeri,  comunque  incompatibili  con  il  successivo
impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo  orchestrali  dell'Arma   dei
carabinieri. 
    9.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    10. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati «inidonei» non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    11. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque  ammesse,
con  riserva,  a  sostenere  le  successive  prove  concorsuali.   Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    12. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per  le   quali   risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero  dei  requisiti  richiesti  in  tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso,  saranno  sottoposti  ad
ulteriore valutazione sanitaria,  a  cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione delle graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 14. I medesimi,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere  le  ulteriori  prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova  visita  medica,
non avranno recuperato la  prevista  idoneita'  psico-fisica  saranno
giudicati «inidonei» ed esclusi dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato agli interessati.