Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  candidati  che  risulteranno  idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art.
641  del  decreto   legislativo   n.   66/2010,   agli   accertamenti
attitudinali. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  attitudinali  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 5. 
    3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  c),
saranno articolati in due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e  motivazionale,  nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica».  Alcuni  test  e  prove  citate  avranno
valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assumera'  le  deliberazioni  conclusive  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali  e  alle  potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   Maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  scuola
marescialli, risultando potenzialmente in  grado  di  manifestare  un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera'
un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'» nei  riguardi  di  ciascun
candidato. Tale giudizio,  che  sara'  comunicato  per  iscritto,  e'
definitivo. I candidati giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.