Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
    a)  nello  svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale;  diritto  civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
    b)    nella    risoluzione    di    un     caso     in     ambito
giuridico-amministrativo  o  gestionale-organizzativo,  al  fine   di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed  alla  soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; 
    c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario,  di  un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2.  La  durata  delle  prove  scritte,  eventualmente  svolte  in
modalita' digitale, e' stabilita in otto ore per quelle di  cui  alla
lettera a), in sette ore per quella di cui  alla  lettera  b)  ed  in
quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova  di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili  e  qualsiasi  strumento  idoneo  alla   memorizzazione   e
trasmissione  di  dati   ne'   introdurre   o   consultare   appunti,
manoscritti,  libri,  periodici,  giornali,   quotidiani   ed   altre
pubblicazioni, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati  prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 
    4. La Commissione giudicatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi. 
    5. Il calendario, il luogo e le modalita'  di  svolgimento  delle
prove scritte saranno resi noti almeno quindici  giorni  prima  delle
prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'  nel  sito  internet  del
Ministero   dell'interno   https://concorsiciv.interno.gov.it.   Tale
pubblicazione ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti  i  candidati.  Pertanto,  coloro  che  non  hanno
ricevuto  comunicazione  dell'esclusione  dalle  prove  d'esame  sono
tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e  nell'ora  prestabiliti.
L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione
dal concorso, qualunque ne sia la causa.