Art. 14 
 
Formazione  della  graduatoria,  approvazione,  pubblicazione   della
                             graduatoria 
 
    1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media  dei  voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato  nella  prova
orale. 
    2. Il possesso del diploma di specializzazione  rilasciato  dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
g), del presente bando, determina, ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito,  l'attribuzione  di  un  ulteriore  punteggio,
rispettivamente, di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 
    3. Qualora  i  predetti  titoli  siano  stati  conseguiti  presso
universita' o istituti  di  istruzione  universitaria  e/o  superiore
esteri sono considerati  validi  se  sono  stati  riconosciuti  dagli
atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge  11
luglio  2002,  n.  148,  o  riconosciuti  equivalenti  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sara'
cura del candidato specificare nella domanda  di  partecipazione  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo  di
studio,  conseguito  presso  universita'  o  istituti  di  istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano. 
    4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il
termine ultimo di presentazione delle domande  di  partecipazione  al
presente bando, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
30 luglio 2009, n.  189,  l'istanza  di  riconoscimento  con  annessa
documentazione  sia  stata  inoltrata  a  mezzo   posta   elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it. Sara' a  carico  di
questa   Amministrazione   la   procedura   per   il   riconoscimento
dell'equivalenza  presso  il  Ministero  dell'universita'   e   della
ricerca. 
    5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma  7,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    6. Il Capo del Dipartimento per l'amministrazione  generale,  per
le politiche del  personale  dell'Amministrazione  civile  e  per  le
risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita'  della
procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto  condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la  graduatoria  di
merito e dichiara vincitori i  candidati  utilmente  collocati  nella
stessa, tenuto  conto  delle  riserve  dei  posti  e  dei  titoli  di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  che  saranno  nominati  consiglieri,  e'  pubblicata   nel
Bollettino  Ufficiale  del  personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno,        nonche'        nel         sito         internet
https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero dell'interno.  Della
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».