Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a trentacinque anni. Il limite di eta' e'
da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento  del
trentacinquesimo anno di eta'. 
    Tale limite di eta' e' elevato: 
      di un anno per i coniugati; 
      di un anno per ogni figlio vivente; 
      di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
      di un periodo pari all'effettivo  servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare o equiparato. 
    Il limite massimo non puo' comunque superare, anche  in  caso  di
cumulo di benefici, i quaranta anni  di  eta'.  Tale  limite  non  si
applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della
Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda;  agli
ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del
Corpo  della  Guardia  di  Finanza,   nonche'   alle   corrispondenti
qualifiche negli altri  corpi  di  polizia.  Nei  confronti  di  tale
personale opera la disposizione di cui all'art.  3,  comma  6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
      c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; 
      f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale conseguita presso un'universita'  o  presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad
una  delle  seguenti  classi  di  cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005  e
16 marzo  2007:  LMG/01  -  Giurisprudenza,  LM-62  -  Scienze  della
politica, LM-52 - Relazioni internazionali,  LM-63  -  Scienze  delle
pubbliche amministrazioni, LM-56 -  Scienze  dell'economia,  LM-77  -
Scienze economico-aziendali, LM-88 - Sociologia  e  ricerca  sociale,
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 - Studi  europei,
LM-84 -  Scienze  storiche  ovvero  laurea  specialistica  conseguita
presso  un'universita'  o  presso  altro   istituto   di   istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle  seguenti  classi
di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000:  22/S  -  Giurisprudenza,
102/S -  Teoria  e  tecniche  della  normazione  e  dell'informazione
giuridica,  70/S  -  Scienze  della  politica,   60/S   -   Relazioni
internazionali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni,  64/S
- Scienze dell'economia, 84/S - Scienze economico-aziendali,  89/S  -
Sociologia, 57/S - Programmazione e gestione delle  politiche  e  dei
servizi sociali, 94/S - Storia contemporanea, 99/S -  Studi  europei.
Sono, altresi',  ammessi  i  diplomi  di  laurea  in  giurisprudenza,
scienze   politiche,   scienze   dell'amministrazione,   economia   e
commercio,  economia   politica,   economia   delle   amministrazioni
pubbliche e delle  istituzioni  internazionali,  sociologia,  storia,
nonche'  altre  lauree  equipollenti  rilasciate  da  universita'   o
istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento  previsto  dall'art.  17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    2. I titoli di studio conseguiti presso universita' o istituti di
istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi
se sono stati  riconosciuti  dagli  atenei  competenti  con  apposito
provvedimento ai  sensi  della  legge  11  luglio  2002,  n.  148,  o
riconosciuti  equivalenti  ai  sensi   dell'art.   38   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio  2009,  n.  189.  Sono  ammessi  con  riserva  i
candidati che posseggano i  titoli  esteri  per  i  quali,  entro  il
termine ultimo di presentazione della domanda  di  partecipazione  al
bando,  sia  stata  presentata  istanza  di  equivalenza  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste  di
equivalenza  del  titolo  di  studio  estero  puo'  essere  scaricato
accedendo                   all'indirizzo                    internet
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m
odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri.
Sara' cura del candidato specificare nella domanda di  partecipazione
gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo
di studio, conseguito presso universita'  o  istituti  di  istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza
del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di
equivalenza del medesimo titolo alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    3.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o  licenziati  per
motivi disciplinari ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi  al  personale  dei
vari  comparti  o  dalle  disposizioni  normative  disciplinanti   la
materia. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso.