Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande; 
      b) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  del
CSRNE  e  della  DGPM  e  successivo  inoltro  delle   domande   alla
commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B
(art. 8); 
      c)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B (art. 8) effettuera' la  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione  per
ogni blocco: 
        della graduatoria generale (comprendente  tutti  i  candidati
che hanno proposto utilmente domanda di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico  principale
che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        di sei distinte graduatorie per ciascuna delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c); 
      d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri  di  selezione  o  enti  o
centri sportivi indicati dalla Forza armata  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    Per particolari esigenze di forza armata, correlate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per
gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da
garantire a ciascuno almeno una  possibilita'  concorsuale.  In  tale
ambito, i candidati convocati a selezione in un  blocco  non  saranno
riconvocati  a  selezione  nel  blocco   immediatamente   successivo,
ancorche' utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
      e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette
distinte graduatorie di merito -  per  ciascuna  delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) - dei candidati
risultati  idonei  o  in   attesa   dell'esito   degli   accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  in  base  alla  somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
      g) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera c); 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.