Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. I candidati, risultati idonei al  termine  degli  accertamenti
attitudinali, saranno ammessi a sostenere la prova  orale  il  giorno
lavorativo successivo a quello di conseguita idoneita'  attitudinale.
Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato  C  del
presente decreto. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1,  comma  9  e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge  34/2020.  Non  saranno  previste   riconvocazioni,   a
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 2.