Art. 15 Graduatoria di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito. 2. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonche' nella sezione «amministrazione trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al precedente art. 9. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. 3. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del decreto legislativo n. 66/2010, si terra' conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. La documentazione probatoria relativa ai titoli di preferenza di cui al precedente comma, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, a cura e sotto responsabilita' del candidato interessato, dovra' essere trasmessa a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni successivi alla comunicazione dell'idoneita' alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, all'Ufficio concorsi e contenzioso del Centro nazionale di selezione e reclutamento, al seguente indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 5. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e in quella orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nell'allegato B e approvata con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 6. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 12° corso triennale allievi marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.