Art. 15 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), valutera', previa identificazione dei relativi criteri
con   apposito   verbale,   che    sara'    pubblicato    nel    sito
www.carabinieri.it    nonche'    nella    sezione    «amministrazione
trasparente» del portale www.difesa.it - i titoli di merito dei  soli
candidati che risulteranno idonei  alla  prova  di  conoscenza  della
lingua italiana di cui al precedente  art.  9.  I  titoli  di  merito
saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
stessa. 
    3. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto  legislativo  n.  66/2010,  si  terra'  conto  dell'eventuale
possesso nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di preferenza:
orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor  militare,
di medaglia d'oro al valore  dell'Arma  dei  Carabinieri,  al  valore
dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di  ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di  cui  all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno  1998,
n. 191. 
    4. La documentazione probatoria relativa ai titoli di  preferenza
di cui al precedente comma, che dovranno essere posseduti  alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione,  a  cura  e  sotto  responsabilita'   del   candidato
interessato, dovra' essere trasmessa a mezzo PEC, entro e  non  oltre
dieci giorni successivi alla comunicazione dell'idoneita' alla  prova
scritta di conoscenza della lingua italiana, all'Ufficio  concorsi  e
contenzioso del Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  al
seguente indirizzo: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 
    5.  La  graduatoria  finale  di  merito   sara'   formata   dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e  in  quella
orale, gli incrementi attribuiti per le prove di efficienza fisica  e
per la valutazione dei titoli di merito secondo i  criteri  riportati
nell'allegato B e approvata con decreto  dirigenziale  del  direttore
generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata nel
Giornale ufficiale della difesa e nei siti web www.carabinieri.it   e
www.difesa.it  Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Tale  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  del  12°  corso  triennale  allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.