Art. 19 
 
Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, 
                     ambientale e agroalimentare 
 
    1.  Durante  il  corso  di  formazione  di  base  degli   allievi
marescialli, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura  del  Comando
delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarra' di  personale
del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo
di fornire il piu' adeguato grado di  informazione  e  di  conoscenza
sulla natura della specialita' e sulle connesse future  attribuzioni.
Immediatamente dopo il termine del ciclo di  conferenze  e  comunque,
entro la fine del secondo anno accademico, la  Scuola  Marescialli  e
Brigadieri fissera' un termine entro  cui  i  frequentatori  dovranno
presentare la dichiarazione scritta di: 
      a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata  all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      b) espressione ex post della  preferenza  F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Scuola marescialli e brigadieri, ricevute le  dichiarazioni
di cui al precedente comma 1,  formera'  un  elenco  riepilogativo  e
redigera' la graduatoria per la designazione F.A.A. secondo  l'ordine
di quella del corso di formazione. 
    3. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed irretrattabili ai fini della formazione della  graduatoria,  della
designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 
    4. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui  al  precedente
art. 1, comma 5, sino a conseguire la completa  copertura  dei  posti
complessivamente disponibili, designando i frequentatori in  possesso
di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e
dell'impiego  in  materia   di   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle  preferenze   da   loro
rappresentate. 
    5. Al termine del corso, di cui al precedente art. 18, i militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare  saranno  avviati  alla
frequenza di un corso  integrativo  specialistico  della  durata  non
inferiore a sei mesi.