Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli  appuntati  e  Carabinieri  (ivi
compresi gli appartenenti al ruolo forestale),  nonche'  gli  allievi
Carabinieri  che  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande: 
        1) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 8; 
        2) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2021-2022,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per l'accesso alle universita'  di  cui  all'art.  1
della legge 11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione            pubblica            (http://www.funzionepubblica.
gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequiv
alenza-del-titolo-di-studio-stranieri),      consegnando       idonea
documentazione all'atto della presentazione alle prove di  efficienza
fisica di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare  di
aver presentato la relativa richiesta; 
        3)  non  abbiano  superato  il  giorno  di   compimento   del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano  ai
limiti massimi di  eta'  stabiliti  per  il  reclutamento  nel  ruolo
ispettori; 
        4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        6) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta  o  con  decreto
penale  di  condanna,  a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        8) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
        9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di  stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per  una
durata non inferiore a sessanta giorni; 
        10) nel caso di procedimento penale per delitti  non  colposi
precedentemente instaurato nei loro  confronti  e  non  concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione (perche' il fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a
conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del  ventiseiesimo  anno  di
eta' e abbiano  il  consenso  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non  inferiore  alla  ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al  giorno  di
compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per  altri  pubblici  impieghi  non  trovano
applicazione; 
      2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al temine
dell'anno scolastico 2021-2022, il diploma di  istruzione  secondaria
di secondo grado a seguito della frequenza di un corso  di  studi  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'accesso all'universita' di cui all'art. 1 della  legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni  e  integrazioni,
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado  conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di  secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        5) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti  non  colposi  ne'  si   trovino   in   situazioni   comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 
        6) siano in possesso di condotta incensurabile; 
        7) non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza  dello  Stato.  L'accertamento  di  tale  requisito   sara'
effettuato d'ufficio dall'Arnia  dei  Carabinieri  con  le  modalita'
previste dalla normativa vigente; 
        8)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Amiate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per   inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
militare; 
        9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        10) se militari nel caso di procedimento penale  per  delitti
non colposi, precedentemente instaurato  nei  loro  confronti  e  non
concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche'  il  fatto
non  sussiste  ovvero  perche'  l'imputato  non   lo   ha   commesso,
pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di  procedura  penale),
non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso
di definizione. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo  art.  11,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione  di
non aver ancora conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado ma di conseguirlo al temine dell'armo scolastico  2021-
2022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei
alla prova scritta di conoscenza della lingua  italiana,  e  comunque
entro il  30  luglio  2022,  dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale
risulti     l'avvenuto     conseguimento     all'indirizzo      email
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 
    5. L'amministrazione puo' dispone, in  ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei terinini perentori stabiliti nel presente bando.