Art. 20 Espulsione dal corso 1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'articolo. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal direttore della direzione generale per il personale militare, su proposta del Comandante dell'Istituto di formazione. 2. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta per la frequenza dei corsi.