Art. 20 
 
                        Espulsione dal corso 
 
    1. I frequentatori del corso potranno  essere  espulsi,  in  ogni
momento, al ricorrere di una  qualsiasi  delle  circostanze  previste
dall'articolo. 599 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, con provvedimento  adottato  dal  direttore  della
direzione  generale  per  il  personale  militare,  su  proposta  del
Comandante dell'Istituto di formazione. 
    2.  L'espulsione  determina  il   proscioglimento   dalla   ferma
contratta per la frequenza dei corsi.