Art. 21 Nomina a maresciallo 1. Gli allievi giudicati idonei al termine degli esami del secondo anno accademico saranno nominati al grado di maresciallo ed iscritti in ruolo secondo le modalita' indicate nell'art. 771 del decreto legislativo n. 66/2010. 2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell'art. 772 del decreto legislativo n. 66/2010 sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto nella valutazione dei titoli previsto dall'allegato B, lettere d) ed e) potranno essere destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige.