Art. 4 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza
della lingua italiana di cui all'art. 9, qualora la prova preliminare
non sia stata effettuata, segnalare al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  ufficio
concorsi e Contenzioso, i  nominativi  di  coloro  che  non  sono  in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.