Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la valutazione
dei titoli, per la prova orale e la formazione della  graduatoria  di
merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    Se il  numero  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale  fosse
rilevante,  potra'  essere  nominata  apposita  sottocommissione,  in
analoga composizione, unico restando il presidente.  In  tal  caso  i
candidati saranno assegnati alla commissione e alla  sottocommissione
mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi  agli
interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano  nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali  psicologi  e  periti  selettori  attitudinali
dell'Arma dei Carabinieri.