Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova preliminare; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana; 
      d) accertamenti psico-fisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
    3. I candidati eventualmente rinviati a domanda -  da  presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art.  3,  comma  1 -
dall'analoga  procedura  concorsuale  per  l'anno  2021,   ai   sensi
dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.  34,
citato nelle  premesse,  sosterranno  le  prove  non  ancora  svolte,
nell'ambito delle procedure del presente bando. Le  risultanze  delle
prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni
e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con
apposita determinazione dirigenziale.