Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova preliminare; b) prove di efficienza fisica; c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana; d) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando. 2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 3. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 - dall'analoga procedura concorsuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 259, comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell'ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.