Art. 8 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di  efficienza  fisica,  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato D che costituisce  parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando  le  disposizioni
contenute in apposite norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it  con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 9 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge 34/2020. Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo  di  svolgimento  della  prova  stessa,  avverra'   a   mezzo
e-concorso). I candidati convocati  dovranno  presentarsi  indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato D, fino ad un massimo di 2 punti, utile  per  la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al 2 gennaio 2022; 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. 
    La mancata presentazione o validita'  dei  documenti  di  cui  al
presente comma non consentira' di sostenere le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso.