Art. 4 
 
 
              Prove concorsuali e graduatorie di merito 
 
 
    1. Per quanto attiene alle commissioni giudicatrici,  alle  prove
d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di  svolgimento
e alle relative convocazioni, nonche' alla valutazione dei titoli, si
rimanda  agli  articoli  2,  3,  4,  5  e  6  del  decreto  del  Capo
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5
gennaio 2022, n. 23. 
    2.  La  compilazione,  l'approvazione  e  lo  scorrimento   delle
graduatorie di merito regionali sono normate dall'art. 7 del medesimo
decreto dipartimentale.