Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'Allegato 1 al presente bando e  devono  essere
conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro  la  scadenza  del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei  candidati  si
valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati,  individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto  in
difetto dei requisiti o che non abbiano  raggiunto  almeno  15  punti
nella valutazione dei titoli. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.