Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito,
sulla base  degli  elenchi  predisposti  dalla  DGPM,  provvedera'  a
convocare i candidati idonei di cui al precedente art.  9,  comma  9,
per  essere  sottoposti  alle  prove   di   efficienza   fisica.   La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art.  5,
contiene l'indicazione della sede in cui  si  svolgeranno  le  prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione.  I  candidati  devono
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove,  se  disponibili,  di
vitto a proprio carico - ove richiesto  -  e  di  alloggio  a  carico
dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno  nel  giorno  e
nell'ora   indicati   nella    convocazione    saranno    considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'esercito. 
    2. I  candidati  effettueranno  le  prove  di  efficienza  fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati «A» e «F»  al  presente
bando. Le prove in questione, tenuto conto delle  peculiari  esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri  indifferenziati
tra i sessi. 
    3. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto  vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio. 
    4. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
VFP 1 in servizio e che, successivamente,  sono  stati  collocati  in
congedo, saranno considerati come personale in congedo. 
    5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi  alle
prove di efficienza fisica con il certificato  medico,  in  corso  di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica   per   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato in medicina dello sport. 
    6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento  delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale  o  copia
conforme della seguente documentazione: 
      referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguita presso
una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche   militare,   o   privata
accreditata dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a
sessanta giorni precedenti le prove; 
      originale o copia conforme del referto attestante  l'esito  del
test  di  gravidanza,  effettuato  presso  una  struttura   sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
le prove. 
    In caso di  positivita',  la  commissione  non  potra'  procedere
all'effettuazione degli accertamenti previsti  in  quanto,  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,  ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, con introduzione del comma 1-bis. 
    Le concorrenti che si trovino in dette  condizioni  sono  ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se  il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate,  le  candidate  rinviate  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione  sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    8. Il giudizio  relativo  alle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata  effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione  dai  successivi  accertamenti  e,
comunque, dal concorso. 
    9. Tale giudizio sara' subito comunicato  ai  candidati,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    10.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio  di
inidoneita' di cui al precedente comma 8  avviene  per  delega  della
DGPM alla competente commissione. 
    11. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra' avanzare unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
-  il  contributo  unificato  di  euro  650,00)  entro  il   termine,
rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
    12. I candidati il cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in  quanto  esclusi  dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali. 
    13.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  4
consegnera'  alla  DGPM  l'elenco  dei  candidati  con  il  punteggio
conseguito nelle prove di efficienza fisica, necessario a redigere il
decreto di graduatoria di merito di cui al successivo art. 13,  comma
1.