Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti, e verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni. La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a quesiti e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: a) elettrotecnica e impianti; b) meccanica e macchine; c) idraulica. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie: a) fisica; b) chimica; c) topografia; d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi; f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30.