Art. 14 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, comma 9 e
10  saranno  sottoposti,   dalla   commissione   per   l'accertamento
attitudinale a verifica  dell'idoneita'  attitudinale  tenendo  conto
degli  esiti  del  colloquio  psico  attitudinale  e   dei   relativi
test/questionario. Detta verifica,  intesa  a  valutare  le  qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per  il  reclutamento  in
qualita' di ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area  emozionale  (dimensione  intrapersonale),  secondo  le
modalita' indicate nella «Direttiva tecnica  per  l'accertamento  dei
requisiti di personalita' e  attitudinali  per  il  reclutamento  del
personale  militare  e  per   l'ammissione   alle   scuole   militari
dell'Esercito» - anno 2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito. 
    2. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.