Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove scritte e orali, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 2) cinque ufficiali di grado non inferiore a Maggiore (uno per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del test di lingua inglese; 4) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto al voto; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; 2) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 3) uno o piu' docenti o esperti della Scuola lingue estere dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del test di lingua inglese; 4) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto; c) per l'eventuale prova di preselezione: 1) l'ufficiale piu' anziano tra i presidenti di cui alle precedenti lettere a) e b), presidente; 2) almeno due membri appartenenti alle commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b), membri; 3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, tra quelli di cui alle lettere a) e b), del presente comma, segretario. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno cosi' composte: a) per le prove di efficienza fisica: 1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. b) per gli accertamenti sanitari: 1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, in servizio, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. c) per l'accertamento attitudinale: 1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 1) ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; 2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, in servizio, membri; 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del presente comma.