Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove  scritte
e orali, per la valutazione dei titoli  e  per  la  formazione  della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        1)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a   colonnello,
presidente; 
        2) cinque ufficiali di grado non inferiore  a  Maggiore  (uno
per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio,
trasmissioni) in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del test di lingua
inglese; 
        4) un Ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Maggiore del
Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  Scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del test di lingua
inglese; 
        4) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      c) per l'eventuale prova di preselezione: 
        1) l'ufficiale piu' anziano tra  i  presidenti  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b), presidente; 
        2) almeno due membri appartenenti  alle  commissioni  di  cui
alle precedenti lettere a) e b), membri; 
        3) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della difesa appartenente alla terza area  funzionale,  tra
quelli di cui alle lettere a) e b), del presente comma, segretario. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
      1) un ufficiale in servizio di grado non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      2) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente  al
ruolo marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito. 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
        1) un ufficiale medico in servizio di grado non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  tenente
colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario. 
    Detta  commissione  si  avvarra'   del   contributo   tecnico   -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        1) ufficiale medico in servizio  di  grado  non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma.