IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Visti, in particolare, gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le scuole con lingua slovena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da accertarsi ai sensi dell'art. 15; Visto inoltre l'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809, il quale attribuisce la responsabilita' gestionale dei concorsi al dirigente dell'Ufficio speciale presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e prescrive che i concorsi, indetti dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, si svolgano sulla base del numero di posti vacanti a livello regionale, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014, n. 913; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (d'ora in poi decreto legislativo n. 59/2017); Considerato, in particolare, che l'art. 5, comma 4-ter, del predetto decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui al successivo art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso; Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2, lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano» e che detti concorsi, «banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena»; Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i relativi allegati, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» il quale, all'art. 1, comma 4, ha confermato che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, che ha indetto il «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» e che, all'art. 17, ha previsto che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia «provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno»; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020, i posti banditi dal predetto decreto n. 499/2020 erano stati autorizzati entro il limite di 25.000 unita' di personale docente ma, successivamente, per effetto dell'art. 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 e' stato aumentato di ulteriori 8.000 posti ed e' passato da 25.000 a 33.000 posti; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al fine di ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra le regioni relativamente ad ogni classe di concorso, ha sostituito l'allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha attribuito alle classi di concorso specifiche da A70 a A75 il contingente di ventitre posti; Visto l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare il comma 10, che ha previsto modalita' semplificate per lo svolgimento delle prove dei concorsi ordinari in deroga alle disposizioni vigenti, e il comma 11 che ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso ordinari; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, a norma del quale «il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificita' delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75»; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all'art. 19-ter, ha introdotto all'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il comma 11-bis, a norma del quale «i concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'art. 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalita' di predisposizione delle prove scritte, alle specificita' delle scuole con lingua di insegnamento slovena»; Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7 luglio 2022 il quale, nell'ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia per tutte le scuole, ha accertato il numero dei posti residuati dall'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie di competenza dell'Ufficio scolastico regionale ed ha assegnato per compensazione interna al concorso ordinario per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano il numero massimo di settantuno posti; Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente sono stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro dell'istruzione 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa applicabile; Considerata l'inapplicabilita' al presente bando di concorso delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 al decreto legislativo n. 59/2017, in quanto l'art. 17 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499 attribuisce al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza attuativa del medesimo bando per il segmento specifico delle scuole con lingua di insegnamento slovena, senza alcuna autorizzazione a discostarsi dai requisiti generali previsti all'art. 3, ne' da quanto previsto dall'art. 14 relativamente alla natura abilitante del concorso; Considerata inoltre l'impossibilita' di recepire la sopravvenuta riforma in quanto non sono stati ancora adottati i regolamenti attuativi della stessa, con particolare riferimento all'art. 2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Considerata la necessita' di avvalersi della facolta', espressamente prevista dall'art. 59, comma 11-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di adattare le modalita' procedurali del concorso ordinario per le scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione dei posti di docenza da coprire; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 37 e 38; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva n. 2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» e in particolare l'art. 7, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali debbano possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni nazionali; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014; Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2012, n. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola - del 19 aprile 2018 per il triennio 2016/2018, nonche' il CCNL 2019-2021 del 6 dicembre 2022 relativo al trattamento economico; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2021, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modifiche dalla legge 19 marzo 2022, n. 52, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, che ha eliminato gradualmente, a partire dal 1° aprile 2022, le restrizioni precedentemente in vigore; Considerato che, qualora fossero reintrodotte norme contenenti misure restrittive relativamente alle modalita' di svolgimento delle prove scritte e orali dei concorsi per il personale docente da espletare nelle sedi di esame, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ne dara' tempestiva informazione ai candidati tramite pubblicazione sul proprio sito; Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»; Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi ottantanove posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2022/2023, 2023/2024. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito; b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito; c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1; d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia; e) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; f) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; g) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.