Art. 10 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
direttore generale dell'USR, nel rispetto di  quanto  previsto  dagli
articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre  2021,  n.
326. In applicazione dell'art. 404, comma 1, del decreto  legislativo
13 aprile 1994, n.  297,  i  docenti  delle  istituzioni  scolastiche
statali che aspirano ad essere nominati componenti delle  commissioni
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune
e di sostegno, devono essere docenti confermati in ruolo, con  almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti  cui
si riferisce  il  concorso  con  la  piena  conoscenza  della  lingua
slovena. 
    2. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre  2021,  n.
326,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dall'USR. 
    3. In caso  di  mancanza  di  aspiranti,  il  direttore  generale
dell'USR  nomina  i  presidenti  e  i  componenti  con  proprio  atto
motivato, ferme restando le cause di incompatibilita' previste  dalla
normativa vigente.