Art. 12 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR la comunicazione del superamento della prova orale presenta all'USR esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla predetta comunicazione. 3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.