Art. 12 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'Allegato  B  al
decreto  ministeriale  9  novembre  2021,  n.  326  e  devono  essere
conseguiti  o,  laddove  previsto,  riconosciuti  entro  la  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
ammissione. 
    2. Il candidato che ha ricevuto  dall'USR  la  comunicazione  del
superamento della  prova  orale  presenta  all'USR  esclusivamente  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La  presentazione
deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla predetta
comunicazione. 
    3. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo  emerga  la
non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.