Art. 14 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
classi di concorso e tipologia  di  posto.  Il  punteggio  finale  e'
espresso in duecentocinquantesimi. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale. 
    3. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  direttore
generale  dell'USR,  sono  trasmesse  al  sistema   informativo   del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito  internet  dell'USR.
Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto  dal  bando
di concorso per la specifica regione, classe di concorso o  tipologia
di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente  alle
assunzioni, possono  essere  disposte  anche  negli  anni  scolastici
successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel  limite  delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
    4. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica tra quelle che presentano posti
vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita'
scolastiche relative al percorso annuale  di  formazione  iniziale  e
prova. 
    5. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
    6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione  dei  docenti
che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di
prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono
direttamente confermati in ruolo. 
    7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art.  399,  comma
3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  la  decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipula  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo,
nelle quali il candidato permane. 
    8. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.