Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali  per  il
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo  e
secondo grado per i posti comuni  i  candidati  anche  di  ruolo,  in
possesso, alla data prevista dal bando  per  la  presentazione  della
domanda, di uno dei seguenti titoli: 
      a) abilitazione specifica sulla classe di  concorso  o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente; 
      b) il possesso congiunto di: 
        I. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti  alla  data  di  indizione  del  concorso  o  analogo  titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
        II. 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva  o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
    2. I soggetti in possesso di abilitazione  per  altra  classe  di
concorso  o  per  altro  grado  di  istruzione  sono   esentati   dal
conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del  titolo  di
accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. 
    3. Inoltre sono ammessi a partecipare alle procedure  di  cui  al
presente decreto, per i  posti  di  sostegno,  con  riferimento  alle
procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado,
i candidati in possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1  del
presente articolo congiuntamente al titolo  di  specializzazione  sul
sostegno per lo specifico grado, conseguito ai sensi della  normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno  conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    4. Sono  ammessi  con  riserva,  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui  ai  commi  1,  2  e  3  abbiano  comunque
presentato la relativa domanda  di  riconoscimento,  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
    5. Sono, altresi', ammessi con riserva, i  soggetti  iscritti  ai
percorsi di specializzazione sul  sostegno.  La  riserva  e'  sciolta
positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo  titolo  di
specializzazione entro il 15 luglio 2023. 
    6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo,  sino
ai  concorsi  banditi  nell'anno   scolastico   2024/2025,   per   la
partecipazione alle  procedure  concorsuali  a  posti  di  insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di  accesso  alla  classe  di
concorso ai sensi della normativa vigente in  materia  di  classi  di
concorso. 
    7. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni,  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    8.  I  candidati  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7  del  decreto  legislativo  n.  206/2007  e  successive
modificazioni dichiarano il possesso di uno dei titoli o le esenzioni
richiamate dalla Circolare del  Ministero  dell'istruzione  prot.  n.
5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013. 
    9.  I  candidati  partecipano  al   concorso   con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione  dei  candidati,  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.