Art. 5 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  delle  prove
scritte, da personale individuato dall'USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR, oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova,
unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al  trattamento  dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni
che la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad  insindacabile  giudizio
della commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'Amministrazione di predisporre una  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC).