Art. 6 Prova scritta per i posti comuni e di sostegno e ammissione alla prova orale 1. La prova scritta distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nelle sedi individuate dall'USR e consiste in sei quesiti volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, cosi' ripartiti: a) per i posti comuni, quattro quesiti distinti per ciascuna classe di concorso a risposta aperta, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche' sulle metodologie e sulle tecniche della didattica generale e disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall'allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 (programmi per le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena A070, A071, A072, A073, A074, A075) e sulle modalita' di mediazione didattica dei contenuti di cui sopra; b) per i posti di sostegno, quattro quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; c) per i posti comuni e di sostegno, un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta breve volte a verificare la capacita' di comprensione del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; d) per i posti comuni e di sostegno, un quesito sulle competenze digitali composto da cinque domande a risposta a scelta multipla inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento; 2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione del quesito di cui al comma 1, lettera c), relativo alla conoscenza della lingua inglese e del quesito di cui al comma 1, lettera d), relativo alle competenze digitali. 3. La prova scritta per le classi di concorso A-24 e A-25 relativamente alla lingua inglese e' composta da sei quesiti cosi' ripartiti: a) cinque quesiti in lingua inglese a risposta aperta distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare; b) un quesito sulle competenze digitali composto da cinque domande a risposta multipla inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento; 4. La durata della prova e' pari a cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. La prova scritta e' valutata su un massimo di 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 6. La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla prova scritta come segue: a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 1, lettera a), lettera b) assegna un punteggio massimo pari a 20 punti per un totale massimo di 80 punti; b) per il quesito di cui al comma 1, lettera c) assegna un punteggio massimo di 10 punti; c) per il quesito di cui al comma 1, lettera d) assegna un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti. Per la valutazione della prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 di cui al comma 3, la commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla prova scritta come segue: a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 3, lettera a) assegna un punteggio massimo pari a 18 punti per un totale massimo di 90 punti. b) per il quesito di cui al comma 1, lettera d), assegna un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti. 7. Per la valutazione dei singoli quesiti delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dall'Ufficio scolastico regionale che sono rese pubbliche almeno dieci giorni prima della relativa prova. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 8. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 9. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dalla commissione in ragione della specificita' delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dalla procedura. 10. I candidati che, ai sensi del comma 6 hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo art. 7. 11. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle esenzioni richiamate dalla Circolare ministeriale n. 5274 del 7 ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento e' a cura della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto linguistico nominato dall'USR. L'accertamento si svolge prima della prova orale e verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della professione docente. Le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui ai periodi precedenti sono predisposte dalla commissione di esperti nominata dall'USR ai sensi dell'art. 9 del presente bando. 12. I candidati di cui al comma 11 sono ammessi alla prova orale solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di cui al comma precedente.