Art. 6 
 
           Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
                    e ammissione alla prova orale 
 
    1. La prova scritta distinta per ciascuna classe  di  concorso  e
per ciascuna tipologia di posto, si  svolge  nelle  sedi  individuate
dall'USR e consiste  in  sei  quesiti  volti  all'accertamento  delle
conoscenze e competenze  disciplinari  e  didattico-metodologiche  in
relazione alle discipline oggetto di insegnamento, cosi' ripartiti: 
      a) per i posti comuni, quattro quesiti  distinti  per  ciascuna
classe di concorso a risposta aperta,  volti  all'accertamento  delle
competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento
delle discipline afferenti alla classe di  concorso  stessa,  nonche'
sulle  metodologie  e  sulle  tecniche  della  didattica  generale  e
disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti  dall'allegato
A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e  dall'allegato  A
del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 (programmi per  le
classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento
slovena A070, A071, A072, A073, A074,  A075)  e  sulle  modalita'  di
mediazione didattica dei contenuti di cui sopra; 
      b) per i posti di sostegno, quattro quesiti a  risposta  aperta
inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare  le  conoscenze  dei
contenuti e delle procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita'. I  quesiti  vertono  sui  programmi  previsti
dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; 
      c) per i posti comuni e di sostegno, un quesito, composto da un
testo in lingua inglese seguito da cinque domande di  comprensione  a
risposta aperta breve volte a verificare la capacita' di comprensione
del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di  riferimento  per
le lingue; 
      d)  per  i  posti  comuni  e  di  sostegno,  un  quesito  sulle
competenze digitali composto da cinque domande a  risposta  a  scelta
multipla  inerenti  all'uso  didattico   delle   tecnologie   e   dei
dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare  la
qualita' dell'apprendimento; 
    2. Nel caso delle classi di  concorso  concernenti  le  lingue  e
culture straniere,  la  prova  e'  svolta  nella  lingua  oggetto  di
insegnamento ad eccezione del quesito di cui al comma 1, lettera  c),
relativo alla conoscenza della lingua inglese e del quesito di cui al
comma 1, lettera d), relativo alle competenze digitali. 
    3. La prova scritta  per  le  classi  di  concorso  A-24  e  A-25
relativamente alla lingua inglese e' composta da  sei  quesiti  cosi'
ripartiti: 
      a) cinque quesiti in lingua inglese a risposta aperta  distinti
per  ciascuna  classe  di  concorso,  volti  all'accertamento   delle
competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento
delle discipline afferenti alla classe di  concorso  stessa,  nonche'
sulle  metodologie  e  le  tecniche  della   didattica   generale   e
disciplinare; 
      b) un quesito sulle  competenze  digitali  composto  da  cinque
domande  a  risposta  multipla  inerenti  all'uso   didattico   delle
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali  piu'  efficaci
per potenziare la qualita' dell'apprendimento; 
    4. La durata della prova e' pari a cento minuti,  fermi  restando
gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    5. La prova scritta e' valutata su un massimo di 100 punti ed  e'
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    6. La commissione  giudicatrice  attribuisce  un  punteggio  alla
prova scritta come segue: 
      a) a ciascuno dei quesiti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
lettera b) assegna un punteggio massimo pari a 20 punti per un totale
massimo di 80 punti; 
      b) per il quesito di cui al comma  1,  lettera  c)  assegna  un
punteggio massimo di 10 punti; 
      c) per il quesito di cui al comma  1,  lettera  d)  assegna  un
punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un  totale  massimo
di 10 punti. 
    Per la valutazione della prova scritta per le classi di  concorso
A-24, A-25 di cui al comma 3, la commissione giudicatrice attribuisce
un punteggio alla prova scritta come segue: 
      a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 3, lettera a) assegna
un punteggio massimo pari a 18 punti per  un  totale  massimo  di  90
punti. 
      b) per il quesito di cui al comma 1,  lettera  d),  assegna  un
punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un  totale  massimo
di 10 punti. 
    7. Per la valutazione dei singoli quesiti delle prove scritte, le
commissioni giudicatrici si avvalgono delle  griglie  di  valutazione
predisposte dall'Ufficio scolastico regionale che sono rese pubbliche
almeno dieci giorni prima della relativa prova. Non si da' luogo alla
previa pubblicazione dei quesiti. 
    8. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    9. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non  possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie,  telefoni  cellulari  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto  autorizzato
dalla commissione in  ragione  della  specificita'  delle  prove.  Il
concorrente che contravviene alle suddette  disposizioni  e'  escluso
dalla procedura. 
    10. I candidati che, ai sensi del comma 6 hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo
art. 7. 
    11. Per i candidati che hanno ottenuto  il  riconoscimento  delle
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36
e dell'art. 7  del  decreto  legislativo  n.  206/2007  e  successive
modificazioni e che non sono in possesso di uno dei  titoli  o  delle
esenzioni richiamate dalla  Circolare  ministeriale  n.  5274  del  7
ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare l'adeguata conoscenza  della
lingua  italiana.  L'accertamento  e'  a   cura   della   commissione
giudicatrice,  integrata  eventualmente  da  un  esperto  linguistico
nominato dall'USR. L'accertamento si svolge prima della prova orale e
verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della
professione  docente.  Le  griglie  di  valutazione  per   la   prova
linguistica di cui  ai  periodi  precedenti  sono  predisposte  dalla
commissione di esperti nominata dall'USR ai  sensi  dell'art.  9  del
presente bando. 
    12. I candidati di cui al comma 11 sono ammessi alla prova  orale
solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di  cui  al
comma precedente.