Art. 7 Prova orale per posti comuni e di sostegno 1. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall'Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 e valuta la padronanza delle discipline anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, nonche' le capacita' e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico. 2. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 4. L'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 individua le classi di concorso per le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. 4. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. 5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento adottati dall'USR. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 6. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.