Art. 7 
 
             Prova orale per posti comuni e di sostegno 
 
    1.  La  prova  orale  per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.
326 e dall'Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del  20  ottobre
2022 e valuta la padronanza delle discipline  anche  con  riferimento
all'uso didattico delle  tecnologie  e  dei  dispositivi  elettronici
multimediali, nonche' le capacita'  e  l'attitudine  all'insegnamento
anche attraverso un test specifico. 
    2. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
didattico   delle   tecnologie   e   dei   dispositivi    elettronici
multimediali. 
    3.  La  prova  orale  ha  una  durata  massima   complessiva   di
quarantacinque minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4  del
decreto ministeriale 9 novembre 2021,  n.  326,  fermi  restando  gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di  una
attivita'  didattica,  comprensiva  dell'illustrazione  delle  scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di  esempi  di
utilizzo  pratico   delle   tecnologie   digitali.   La   commissione
interloquisce  con  il  candidato  anche  con  riferimento  a  quanto
previsto al successivo comma 4. L'Allegato A del decreto ministeriale
9 novembre 2021, n. 326 individua le classi di concorso per le  quali
e' svolta, nell'ambito della prova  orale,  la  prova  pratica  e  ne
definisce i criteri di predisposizione  da  parte  delle  commissioni
giudicatrici e le  tempistiche  di  svolgimento.  Per  le  classi  di
concorso A-24  e  A-25  la  prova  orale  e'  condotta  nella  lingua
straniera oggetto di insegnamento. 
    4. La prova orale  per  i  posti  comuni  e  di  sostegno  valuta
altresi' la capacita'  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue ad eccezione dei candidati per le  classi  di  concorso
A-24, A-25 per la lingua inglese, nonche' della  specifica  capacita'
didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la  didattica
speciale. 
    5. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 100 punti. Per la valutazione della  prova
orale,  la  commissione  giudicatrice  si  avvale   dei   quadri   di
riferimento  adottati  dall'USR.  La  prova  orale  e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 
    6. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto  ministeriale
9 novembre 2021, n. 326, la commissione ha a disposizione  100  punti
per la prova pratica e 100 punti per  il  colloquio  da  condursi  ai
sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale  citato.  Il
voto  della  prova  orale  e'  dato  dalla  media  aritmetica   delle
rispettive valutazioni. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.