Art. 10 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a  una  prova  scritta  di  selezione
culturale. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento  della  suddetta
prova scritta di selezione culturale - che  saranno  comunicate,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con
le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di
cui al comma precedente e' quella di inizio della  prova  pertanto  i
candidati,   dovranno    presentarsi,    senza    attendere    alcuna
comunicazione, nella sede e  nel  giorno  indicati,  almeno  mezz'ora
prima dell'inizio della citata prova muniti  dei  documenti  indicati
nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 
    3. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 11, 12,  13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. La  prova,  della  durata  di  60  minuti,  consistera'  nella
somministrazione collettiva di un test contenente 100 (cento) quesiti
a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma  1,  lettera  a),  su
argomenti di storia, geografia, attualita', educazione civica e sulla
conoscenza della lingua italiana (grammatica,  sintassi,  ortografia,
sinonimi, contrari, frasi da  completare)  e  della  lingua  inglese,
intesi a valutare le capacita' di ragionamento e  le  caratteristiche
attitudinali dei concorrenti. 
    5. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 
      0,30 per ogni risposta esatta; 
      0,05 per ogni risposta errata; 
      0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h),  i),  j),
k), l), m), n) e o) al solo scopo di individuare coloro  che  saranno
ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 
    6. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera a); 
      n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera b); 
      n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera c); 
      n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d); 
      n. 60 (sessanta), per il posto di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera e); 
      n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera f); 
      n. 250 (duecentocinquanta), per i posti di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera g); 
      n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera h); 
      n. 60 (sessanta), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera i); 
      n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera j); 
      n. 100 (cento), per il posto di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera k); 
      n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera l); 
      n. 200 (duecento), per i posti di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera m); 
      n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera n); 
      n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera o). 
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    7. I punteggi relativi alla prova scritta di selezione  culturale
saranno inseriti nell'area privata dei portale dei  concorsi  on-line
del  Ministero  della  difesa.  Tali  punteggi  contribuiranno   alla
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
art. 15. 
    8. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  11  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre  consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico  (tel.:
06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
    9. I verbali relativi alla prova scritta di  selezione  culturale
dovranno essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale
per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla data di effettuazione della medesima prova.