Art. 3 Requisiti di partecipazione 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 12° corso A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini che: a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero Ingegneria aeronautica (LM-20); 2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 3) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea magistrale in Ingegneria elettrica (LM-28); 4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29); 5) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), laurea magistrale in Informatica (classe LM-18), Ingegneria informatica (classe LM-32) e Sicurezza informatica (classe LM-66); 6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33); 7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23), Ingegneria edile (classe LM-24) e Architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione; 8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe LM-35); 9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea magistrale in Scienze chimiche (classe LM-54); 10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 11) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01); 12) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) ovvero Scienze economico-aziendali (classe LM-77); 13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), laurea magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione; 14) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), laurea magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione all'esercizio della professione; 15) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13). Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale; k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata; l) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in ferma prefissata.