Art. 12 Prova preliminare 1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 3 febbraio 2023. 2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e eventuali prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 3. La prova preliminare sara' svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialita' a concorso, sia superiore a 900. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le specialita' per le quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a: a) n. 240, per la specialita' amministrazione; b) n. 180, per la specialita' telematica; c) n. 180, per la specialita' infrastrutture; d) n. 60, per la specialita' motorizzazione - settore navale; e) n. 120, per la specialita' sanita'; f) n. 120, per la specialita' psicologia. Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2. 4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati non sara' pubblicata. 9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 13 i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime: a) n. 80 posizioni, per la specialita' amministrazione; b) n. 60 posizioni, per la specialita' telematica; c) n. 60 posizioni, per la specialita' infrastrutture; d) n. 20 posizioni, per la specialita' motorizzazione - settore navale; e) n. 40 posizioni, per la specialita' sanita'; f) n. 40 posizioni, per la specialita' psicologia. Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione. I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 11. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.