Art. 22 
 
Ammissione dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
                             «COVID-19» 
 
    1. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle  misure  di
contenimento  del  «COVID-19»  previste  dal  relativo  bando,   sono
considerate, secondo i seguenti criteri: 
        1) l'esito della prova preliminare e' validato; 
        2) la maggiorazione di  punteggio  ottenuta  all'esito  della
valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi  criteri
fissati dalla preposta  sottocommissione  e  considerando  anche  gli
ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
presente concorso, purche' presentati al Centro di  reclutamento  nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 
        3) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
cultura tecnico-professionale e' confermato; 
        4)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
        5)  il  punto  di  merito  conseguito  alla  prova  orale  e'
confermato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 
    2. L'eventuale presentazione di una istanza di partecipazione per
uno dei posti di cui all'art. 1 da parte di un candidato rinviato  da
precedente analoga edizione concorsuale, costituisce  formale  revoca
della richiamata istanza di rinvio.