Art. 22 Ammissione dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle misure di contenimento del «COVID-19» previste dal relativo bando, sono considerate, secondo i seguenti criteri: 1) l'esito della prova preliminare e' validato; 2) la maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli e' rimodulata tenendo conto dei nuovi criteri fissati dalla preposta sottocommissione e considerando anche gli ulteriori titoli eventualmente conseguiti sino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, purche' presentati al Centro di reclutamento nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 7; 3) il punto di merito conseguito nella prova scritta di cultura tecnico-professionale e' confermato; 4) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; 5) il punto di merito conseguito alla prova orale e' confermato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17. 2. L'eventuale presentazione di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 da parte di un candidato rinviato da precedente analoga edizione concorsuale, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.