Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
un ufficiale (segretario) e almeno quattro ufficiali della Guardia di
finanza, periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano  a  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata, per l'effettuazione: 
        1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e  della
prova orale di ciascuna specialita' a concorso, da: 
          (a) un ufficiale  della  Guardia  di  finanza  impiegato  o
appartenente     alla     medesima     specialita'     del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
          (b) un esperto in una o piu' materie  oggetto  delle  prove
scritta e orale; 
        2) della prova facoltativa di lingua straniera, da  ufficiali
della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa; 
      b)   lettera   d),   puo'   avvalersi,   altresi',   ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.